22/03/2013
Spese di giudizio nell’assicurazione della responsabilità civile.
Incidente stradale. Un assicurato si difende dalla pretesa risarcitoria della controparte ed il Giudice gli dà ragione. La Compagnia nega però che l’assicurato abbia diritto alla rifusione delle spese legali sostenute per difendersi in quanto non responsabile.
La Suprema Corte (sentenza n. 3638 del 14 febbraio 2013 allegata) ribadisce però: “...le spese sostenute dal danneggiato, ed a questo dovute dall'assicurato soccombente, secondo la regola processuale dell'art. 91 c.p.c., rappresentando un accessorio dell'obbligazione risarcitoria dell'assicurato, devono gravare integralmente sull'assicuratore, ovviamente entro i limiti del massimale, esulando in tal modo dalle due regole contenute nel menzionato art. 1917 c.c., comma 3 (la c.d. regola del "quarto", secondo cui le spese sostenute per resistere all'azione dei danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata, e la c.d. regola proporzionale, per la quale, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse).”
- corsi in videoconferenza selezionabili anche singolarmente equiparati ai corsi in aula: clicca qui.
- opzione delle 30 ore per l’aggiornamento professionale annuo: clicca qui.
- opzione delle 60 ore per l’iscrizione alla sezione E del R.U.I.: clicca qui.