02/04/2013
Lecita la clausola che impedisce all’assicurato di cedere il proprio credito a carrozzieri non convenzionati
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, rispondendo ad un interpello, ha ritenuto valida e non vessatoria la condizione contrattuale predisposta da una società assicuratrice che impone all’assicurato di cedere il credito derivante da un incidente solo ai carrozzieri che hanno una convenzione con la Compagnia.
Tale clausola, predisposta nelle condizioni di polizza nel modello contrattuale sulla responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli con relativa redazione di una nota informativa che spiega al consumatore cosa sia la cessione di credito, “pur limitando la libertà contrattuale dell’assicurato di cedere il proprio credito risarcitorio ad un riparatore non convenzionato, senza anticipare il costo della riparazione, non integra un’ipotesi di vessatorietà”.
La clausola “opera solo laddove l’assicurato danneggiato rivolga la richiesta di risarcimento direttamente al proprio assicuratore (c.d. procedura di risarcimento diretto ex art. 149 d.lgs. n. 209/2005, recante il Codice delle Assicurazioni), ferma restando la possibilità di chiedere – alternativamente – il risarcimento al soggetto civilmente responsabile”.
Quindi nel caso si opti per questa seconda possibilità, la clausola non vale: l’assicurato è libero di cedere il proprio credito al carrozziere che desidera.
L’Antitrust quindi, con il provvedimento n. 24268 del 15 marzo 2013 allegato, non ravvisa “un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto a carico dell’assicurato”; rileva, anzi, che l’operatività di tale clausola comporta uno sconto sul premio, fruibile al momento della liquidazione del danno.
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