19/09/2013
Azione di regresso dell’Inail e obbligatorietà di condanna nel processo penale
L’Inail, in occasione dell’infortunio di un lavoratore, aveva convenuto una società di capitali al fine di ottenere la condanna al pagamento ai sensi dell’art. 10 d.p.r. n. 1124/1965 in relazione alle prestazioni erogate.
Il Tribunale respinge la domanda dell'Inail, rilevando che in altro giudizio civile era stato escluso il rapporto di lavoro subordinato tra la società e l'infortunato con sentenza passata in giudicato e che il giudicato penale non era opponibile alla società rimasta estranea al giudizio.
La Corte d’Appello ammette invece l’azione di regresso dell’Inail, rilevando che la responsabilità del datore permane quando la sentenza penale stabilisca che l’infortunio è avvenuto per fatto imputabile a coloro che il datore di lavoro abbia incaricato della direzione e della sorveglianza, se del fatto essi debbano rispondere secondo il codice civile.
Contro tale decisione, la società propone ricorso in Cassazione, chiedendo se «l’azione di regresso ex art. 10 e 11 d.p.r. n. 1124/1965 possa essere promossa dall’Inail nei confronti di una società di capitali che non sia stata parte del processo penale conclusosi con la sentenza di condanna del legale rappresentante e in presenza di una sentenza civile che esclude il rapporto di lavoro subordinato».
Gli Ermellini (con la sentenza del 10 settembre 2013, n. 20724 allegata) hanno dato risposta positiva, rilevando che la speciale azione di regresso spettante all’istituto ai sensi degli artt. 10 e 11 dpr n. 1124/1967 non comporta che il preventivo accertamento giudiziale del fatto stesso debba necessariamente avvenire in sede penale, potendo essere effettuato anche in sede civile.