21/01/2014
Non sempre l’evento rapina è considerato un caso fortuito
Un portavalori subisce una rapina durante un trasporto di gioielli. La Società che aveva affidato il trasporto chiede i danni per quanto avvenuto.
Il risarcimento, negato in primo grado, viene riconosciuto in appello, ma la società convenuta presenta ricorso in Cassazione, la quale rigetta il ricorso, ricordano che «il trasporto di gioielli costituisce un’attività che impone di per sé particolari forme di cautela, perché chi la svolge non può non mettere nel necessario conto l’eventualità di una rapina», quindi «il vettore è tenuto, al fine di ottenere l’esonero dalla responsabilità, a dimostrare l’effettiva natura di caso fortuito in riferimento ad un evento che – di per sé – non ha tale connotato».
In altri casi la Suprema Corte ha negato che la rapina possa sempre costituire un caso fortuito e quindi un esimente di responsabilità per il vettore (è stato il caso di chi si fermava in determinate località del Sud Italia sulle piazzole autostradali che non erano protette) ed anche, ma qui il vettore non centra, quando i Clienti di un Istituto di Credito subiscono danni in occasione di detti eventi.
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