24/03/2014
Interruzione della prescrizione in ambito assicurativo
Un cavallo, uscito da una azienda, investiva un motorino provocando danni. La persona danneggiata conveniva in giudizio il proprietario dell’azienda, il quale, a sua volta, chiedeva la chiamata in causa della società di assicurazioni, la quale però sosteneva l’avvenuta prescrizione. Così indicavano anche i Giudici d’Appello: la prescrizione annuale del diritto dell'assicurato ad essere tenuto indenne dall'assicuratore decorre soltanto dal momento in cui il danneggiato abbia rivolto le sue richieste all'assicurato, essendo irrilevanti sia le comunicazioni inviate dalla compagnia al danneggiato che le richieste da quest'ultimo formulate all'assicuratore prima della proposizione della domanda di risarcimento dei danni avanzata nei confronti dell'assicurato. La Cassazione (con la sentenza n. 4548 del 26 febbraio 2014 allegata) cambia il giudizio della Corte di Appello stabilendo che, in tema di assicurazione, la norma dell’art. 2952, comma 4, c.c. detta una disciplina speciale della sospensione del termine di prescrizione fino alla definitiva liquidità ed esigibilità del credito del danneggiato. Tale sospensione si verifica non già con la denuncia del sinistro, bensì con la comunicazione, efficace anche se proveniente dallo stesso danneggiato o da un terzo, all’assicuratore, della richiesta di risarcimento.