30/10/2014
Riparto delle spese di lite tra l'assicuratore e l'assicurato.
Quando il terzo danneggiato agisce giudizialmente verso l’assicurato, eventuale responsabile del danno, potrebbero rinvenirsi tre diverse categorie di spese giudiziali:
- quelle sostenute dal terzo danneggiato per promuovere l’azione giudiziale,
- le spese per resistere in giudizio alla pretesa risarcitoria
- e quelle relative alla chiamata in causa dell’assicuratore per rispondere dell’eventuale risarcimento.
La Suprema Corte con la propria decisione (sentenza 11.09.2014 n° 19176 allegata) affronta, proprio, il problema delle spese di resistenza e cioè le spese che l’assicurato deve sostenere per resistere in giudizio verso le pretese del terzo stabilendo:
“Nell'assicurazione per la responsabilità civile, la costituzione e difesa dell'assicurato, giustificata dall'instaurazione del giudizio da parte di chi assume di aver subito un danno, è svolta anche nell'interesse dell'assicuratore, ritualmente chiamato in causa, in quanto finalizzata all'obiettivo ed imparziale accertamento dell'esistenza dell'obbligo di indennizzo.”
Pertanto, anche nel caso in cui nessun danno venga riconosciuto al terzo che ha promosso l'azione, l'assicuratore è tenuto a sopportare le spese di lite dell'assicurato, nei limiti stabiliti dal terzo comma dell'art. 1917 c.c.
Tale obbligo sussiste, anche, nel caso in cui l’assicuratore abbia assunto direttamente la difesa dell’assicurato, prescindendo dalla cd. clausola di “patto di gestione della lite” rinvenibile nelle polizze di responsabilità civile.