28/03/2015
Invalidità permanente da malattia - Per essere indennizzati non bisogna morire.
Una Compagnia viene citata in giudizio dai congiunti di un assicurato che, contratto un tumore allo stomaco, viene ricoverato ed operato, ma la malattia lo conduce alla morte.
L’assicurato aveva stipulato una polizza assicurativa a copertura del rischio di invalidità permanente causata da malattia e del rischio di degenza ospedaliera causata da malattia.
Il Tribunale di Milano accoglie la domanda, ma la Corte d’appello di Milano, da un lato confermava la condanna della compagnia assicurativa al pagamento dell’indennizzo dovuto per il rischio di degenza ospedaliera, ma rigettava la domanda di condanna al pagamento dell’indennizzo dovuto per il rischio di invalidità permanente.
La Corte di Cassazione, nella sentenza riportata in allegato (sentenza 19 novembre 2014 – 17 marzo 2015, n. 5197) stabilisce che “ l’espressione “invalidità permanente” designa uno stato menomativo divenuto stabile e irremissibile, consolidatosi all’esito di un periodo di malattia: pertanto, prima della cessazione di questa, non può esistere alcuna invalidità permanente. Ne consegue che, ove in un contratto di assicurazione contro i rischi di malattia, sia previsto il pagamento di un indennizzo nel caso di invalidità permanente conseguente a malattia, alcun indennizzo è dovuto nel caso in cui la malattia patita dall’assicurato, senza mai pervenire a guarigione clinica, abbia esito letale.