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La condanna del coordinatore dell’esecuzione dei lavori per mancata vigilanza.

Con la sentenza n. 19131 depositata il 7 maggio 2015 (ed allegata), la Quarta sezione Penale della Corte di Cassazione interviene in tema di sicurezza sul luogo di lavoro, specificando quali siano i compiti della figura del coordinatore dell’esecuzione dei lavori.
Un operaio, nel corso dei lavori di pavimentazione di un terrazzino esterno di un appartamento di un complesso edilizio, precipitava al suolo da un’altezza di circa sette metri, rimanendo ucciso.
Il Giudice di merito, con sentenza confermate in sede di appello, condannava l’imputato (coordinatore dell’esecuzione dei lavori), ritenuto colpevole di omicidio colposo commesso, con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, alla pena di nove mesi di reclusione, nonché al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite.
Ricorre per Cassazione il condannato, asserendo che al coordinatore per l’esecuzione dei lavori spettano soltanto compiti di vigilanza, di segnalazione di eventuali inosservanze di norme che stabiliscono misure generali di tutela, rimanendo in capo al datore di lavoro i compiti di intervento materiale ed esecutivo, di diretta adozione di accorgimenti, protezioni, soluzioni per eliminare rischi e mettere in sicurezza i luoghi di lavoro.
Non la pensa così la Suprema Corte, che conferma la sentenza di primo grado:
“In particolare, al coordinatore per l'esecuzione dei lavori è attribuito, tra gli altri, il compito di verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza e di assicurarne la coerenza rispetto al piano di sicurezza e coordinamento, di adeguare il piano in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, verificando che le imprese esecutrici adeguino i rispettivi POS; ed ancora, di vigilare sulla corretta osservanza, da parte delle imprese, delle disposizioni concernenti i temi della sicurezza e sulla scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro, a garanzia dell'incolumità dei lavoratori”.

 

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