17/06/2015
Auto che si incendia in circolazione - è responsabile il meccanico cui era stata affidata
Un’autovettura viene consegnata per eseguire dei lavori di manutenzione e si era incendia su strada mentre era alla guida il titolare di un’officina meccanica, al quale era stato affidato l’intervento di manutenzione.
Il fatto è riconducibile alle pessime condizioni della marmitta di cui si era reso conto durante l’esecuzione dell’intervento commissionatogli, ma che non rientrava tra gli interventi di manutenzione richiesti.
Questo il verdetto della Suprema Corte di Cassazione nella sentenza 6 marzo – 8 giungo 2015, n. 11796 allegata.
Il prestatore d’opera, prendendo in consegna il bene del committente per eseguire la prestazione principale, assume anche l’obbligo di custodia dello stesso fino alla consegna.
Per cui, il custode risponde dei danni subiti dal bene laddove non offra la prova liberatoria di aver adottato tutte le precauzioni suggerite dalle circostanze, secondo un criterio di ordinaria diligenza.
Non è dunque sufficiente la dimostrazione di aver usato la diligenza del buon padre di famiglia, ex art. 1768 c.c., ma il custode ha l’onere di provare che l’inadempimento sia dovuto a cause a lui non imputabili (art. 1218 c.c.), per caso fortuito o forza maggiore, oppure che esso si sia verificato nonostante abbia usato la diligenza professionale a lui richiedibile.
Nel caso di specie, i Giudici hanno ritenuto che il meccanico avrebbe dovuto rifiutarsi di mettere in circolazione l’auto in quelle condizione e ciò in base alla sua competenza professionale, fondandosi la prevedibilità dell’evento non su un giudizio astratto bensì su una valutazione concreta, parametrata alle competenze professionali dell’obbligato.