05/11/2015
Condanna dell’assicuratore per lite temeraria
Il tema riguarda la disdetta di un contratto di assicurazione. Un cliente la invia alla Compagnia, la quale non la ritiene valida perché non ricevuta nei termini previsti (anno 2008). Nell’anno di invio della disdetta viene emesso un decreto ingiuntivo per il pagamento del premio che è passato in giudicato.
Alle scadenze dei due anni successivi (2009 – 2010), la Compagnia richiede il pagamento delle rate scadute. Il Giudice di Pace prima ed il Tribunale poi respingono tale richiesta, in quanto ritengono che la disdetta inviata nell’anno 2008 sia da ritenere valida per le scadenze future.
La Compagnia non molla e prosegue sulla sua azione fino ad arrivare in Cassazione (Sentenza 29 settembre 2015, n. 19260), chiedendo anche l’annullamento della condanna ricevuta ai sensi dell'articolo 96 c.p.c. - Responsabilità aggravata -, che al primo comma recita “Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche di ufficio, nella sentenza”.
La Suprema Corte conferma la sentenza indicando “… La ricorrente ha cioè insistito nel riproporre le medesime difese già più volte disattese in precedenti giudizi, sulla base del medesimo materiale probatorio e delle medesime ragioni già disattese”. Ultima cosa da osservare: il premio di polizza era di € 501,76, comprensivo degli interessi..