19/11/2015
Interpretazione estensiva del rischio assicurato
Vanno richiamati anche i principi in tema di interpretazione del contratto secondo buona fede (art. 1366 cod. civ.); nonché il principio di conservazione, per cui il contratto o le singole clausole si interpretano, in caso di dubbio, nel senso in cui possono avere qualche effetto anziché in quello per cui non ne avrebbero alcuno (art. 1367 cod. civ.); nonché la regola generale interpretativa per cui le clausole predisposte da una delle parti mediante condizioni generali si interpretano, nel dubbio, in favore della parte aderente (art. 1370 cod. civ.).
Così si è espressa la Sesta Sezione della Corte di Cassazione con la sentenza n. 17581 del 3 settembre 2015, in una questione in materia di assicurazione.
Il caso riguardava i lavori di rifacimento di un marciapiede che causavano un danno ad una abitazione per infiltrazioni d’acqua e di ciò veniva chiamato a rispondere il Comune committente.
La compagnia di assicurazione nega la validità della copertura assicurativa in quanto le condizioni generali di polizza escludevano dal rischio assicurato i danni causati da bagnamento causati da acqua piovana o da agenti atmosferici in genere. Interpretazione confermata dai Giudici di primo e secondo grado.
In polizza era però prevista una deroga a questa limitazione con riguardo ai lavori di costruzione e manutenzione di edifici, ma non dei marciapiedi.
La Cassazione, nel suo intervento, ribalta però i giudizi precedenti, in quanto, pur se la clausola relativa ai danni "da bagnamento" era stata predisposta con riferimento ai lavori di costruzione e di manutenzione di edifici, non poteva escludersi che essa potesse, e probabilmente dovesse, essere interpretata estensivamente, così da comprendervi lavori edilizi in genere, ed in particolare quelli in relazione ai quali la polizza era stata appositamente stipulata.