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Perizia contrattuale e arbitrato – distinzioni.

La pattuizione nel contratto di assicurazione di una perizia contrattuale non impedisce alle parti di ricorrere al giudice per la risoluzione delle controversie che involgono la soluzione di questioni giuridiche (nelle specie, era stato negato il diritto all’indennizzo).
In primo grado, nel caso preso in esame, il Tribunale dichiarava improponibile la domanda dell’assicurato a causa della previsione nella polizza di una “perizia contrattuale”, ovvero una clausola che demandava ad un collegio di periti la determinazione della misura dell’indennizzo, decisione confermata anche in sede di appello.

    Nel ricorso per Cassazione però, la Suprema Corte indica innanzi tutto che il patto contenuto nel contratto di assicurazione, in virtù del quale le parti demandino a terzi la composizione di eventuali contrasti, può essere di due tipi:
  • ove le parti demandino a terzi la soluzione di questioni prettamente giuridiche (come l'interpretazione del contratto, l'accertamento della sua validità, la valutazione della sua efficacia), tale patto va qualificato come arbitrato, salvo valutare caso per caso se le parti abbiano inteso stipulare un arbitrato libero o rituale;
  • ove, invece, le parti abbiano inteso demandare a terzi il mero accertamento e rilievo di dati tecnici (esistenza del danno, valore delle cose danneggiate, stima dell'indennizzo), tale patto va qualificato come "perizia contrattuale".
    La previsione di una perizia contrattuale avente ad oggetto la stima del danno non impedisce alle parti di investire il giudice delle questioni inerenti quali:
  • l'accertamento dell'esistenza del diritto all'indennizzo;
  • la sussistenza della mala fede o della colpa dell'assicurato nella descrizione del rischio, per i fini di cui agli artt. 1892 e 1893 c.c.;
  • la validità e l'operatività della garanzia assicurativa.

Quindi, secondo gli Ermellini, una volta qualificata la clausola in esame come "perizia contrattuale", la Corte d'appello avrebbe dovuto trarne la conseguenza, ai sensi dell'art. 1374 c.c., che quella clausola non inibiva alle parti la facoltà di domandare al giudice ordinario l’accertamento dell'esistenza, della validità o dell'efficacia della polizza, posto che tali questioni esulavano dal contenuto della clausola.

 

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