07/09/2016
R.C.A. – Non sempre i termini di prescrizione sono di due anni.
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R.C.A. – Non sempre i termini di prescrizione sono di due anni.
La Corte di Cassazione, Sezione III Civile, con la sentenza del 2 agosto 2016, n. 16037 ha stabilito che «qualora l’illecito civile sia considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso, ancorché per difetto di querela, all’azione civile di risarcimento si applica, ai sensi dell’art. 2947, 3 0 comma, c.c., l’eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato, decorrente dalla data del fatto, purché il giudice civile accerti, incidenter tantum, con gli strumenti probatori ed i criteri propri del relativo processo, l’esistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, sia soggettivi che oggettivi».
Tra i mezzi di prova utilizzabili dal giudice civile in materia di responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli vi sono le presunzioni sancite dall’art. 2054 c.c. Tale norma esprime, in ciascuno dei commi che la compongono, principi di carattere generale applicabili a tutti i soggetti che dalla circolazione comunque ricevano danni e, quindi, anche ai trasportati, qualunque sia il titolo del trasporto, di cortesia ovvero contrattuale, oneroso o gratuito (Cass. n. 11270 del 2014).
In conclusione, sostiene la Corte di Cassazione, «dovendosi configurare, con il criterio civile della presunzione di colpa di cui all’art. 2054 c.c., la sussistenza di una fattispecie integrante il reato di lesioni colpose, nella specie trova applicazione il termine di prescrizione quinquennale ex art. 2947, terzo comma, c.c.».
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Pietro Amati