27/09/2016
Terremoto: responsabilità del progettista e direttore dei lavori.
Tema (purtroppo) di attualità dopo il sisma che nell’agosto scorso ha interessato il centro Italia. Il fatto riguarda il terremoto del 2009 dell’Aquila con crollo integrale di un edificio condominiale, dove si appurò che fosse anche dovuto alla esecuzione di lavori strutturali da parte del progettista e direttore di lavori, senza il rispetto delle norme antisismiche.
Di ciò si è occupata la Cassazione penale, sezione IV, con la sentenza del 1^ settembre 2016, n. 36285.
Agli imputati, in particolare al direttore dei lavori, si contestava la circostanza di essere stato incaricato dal condominio di progettare e dirigere i lavori per la realizzazione di alcune opere di manutenzione straordinaria, quali “l’incamiciatura (rinforzo mediante rivestimento e aumento delle dimensioni) di sei pilastri in calcestruzzo armato, posti nel piano seminterrato, e di non avere vigilato sulla corretta esecuzione dei lavori nonché la negligenza e l’imperizia per non avere valutato l’adeguatezza sismica dell’immobile.
Condannato in primo e secondo grado, si arriva alla sentenza di Cassazione che annulla la sentenza impugnata e rinvia la causa per un nuovo esame dinnanzi alla Corte d’Appello di Perugia.
Le motivazioni: il fulcro del ragionamento della Corte è l'autonomia tra le opere affidate e quelle già esistenti prima dei lavori sotto accusa: su queste ultime, evidentemente, non c'è un vero potere di intervento da parte del direttore dei lavori, ma il professionista avrebbe comunque avuto il dovere di intervenire per evitare che si verificasse un crollo. Tutto ciò quindi non implica una condanna sicura per il professionista "negligente" ed ecco il perché del rinvio alla Corte d’Appello per una nuova decisione.