14/11/2007
Responsabilità del medico ed esistenza della polizza della struttura sanitaria.
Sulla responsabilità la Cassazione ribadisce il concetto che il medico risponde anche dell'opera dei terzi della cui collaborazione si avvale, anche se si tratta di operatore e personale di supporto messogli a disposizione da una struttura sanitaria dalla quale il medico non dipende.
Il principio è quello che il chirurgo ha un dovere di controllo specifico sull'attività e sulle iniziative espletate dal personale sanitario con riguardo a possibili, e non del tutto prevedibili, eventi che possono intervenire non solo durante, ma anche prima dell'intervento e in preparazione di esso.
Altra affermazione interessante per noi assicuratori è che il concetto dell’art. 1910 del c.c. (in cui per il medesimo rischio siano contratte separatamente - anche da soggetti diversi - più assicurazioni presso diversi assicuratori a favore dello stesso assicurato) non si applica nel caso di polizza stipulata dal medico per proprio conto e l’altra dall’Istituto per i propri rischi, poiché trattasi di rischi distinti di due soggetti diversi, uno che garantisce dal rischio della responsabilità civile il chirurgo, e l’altro, per il rischio analogo ma non coincidente, della Casa di cura (non dimentichiamo, infatti, che l’oggetto della garanzia di RC è quello di tenere indenne il patrimonio dell’Assicurato).
Non può quindi essere accolta la richiesta della Compagnia della Casa di Cura, poichè l'obbligazione risarcitoria per la responsabilità del medico era garantita da altra polizza, di condannare