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L'importanza di aggiornare il testo della clausola assicurativa (nel caso RCO) se cambiano le normative.

Polizza stipulata nel 1986, nella quale l'assicuratore si obbliga a tenere indenne il datore di lavoro per quanto questi sia tenuto a pagare a norma degli art. 10 e 11 d.P.R. 30.6. 65 n. 1124 (e non anche per gli altri danni non rientranti nella citata normativa).
Data del sinistro 17.2.1994.
Data della sentenza di merito 23.11.01, dove il Giudice (individuando la volontà delle parti, secondo i criteri di cui agli art. 1362 e seguenti c.c. e tenendo presente il contenuto normativo delle disposizioni legali, cui le parti hanno rinviato, al momento della stipula del contratto di assicurazione) ha ritenuto che la clausola assicurativa inerisse solo il danno patrimoniale e non anche il danno biologico e quello morale, richiamando la corposa giurisprudenza di legittimità che esclude (nel regime antecedente al d.lgs. n. 38 del 2000) la copertura di tali voci di danno dalla assicurazione antinfortunistica obbligatoria.
La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza del 7 aprile 2008, n. 8973 allegata, ha ritenuto giusto il percorso argomentativo fatto dal Giudice di merito nella interpretazione della volontà delle parti.
Risultato: la garanzia assicurativa non opera.
 

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