La Unit Linked non è un prodotto vita, ma finanziario ed a esso si applicano le disposizioni in materia di intermediazione finanziaria.

Un consumatore citava in giudizio una Banca esponendo di essere semplice consumatrice, senza alcuna propensione al rischio, assolutamente inesperta in materia di investimenti finanziari; aggiungeva che a seguito di sollecitazione di un funzionario, le era stato addebitato sul suo conto corrente la somma di € 258.228,45 per una polizza assicurativa denominata “Spazio Aperto Unit Linked”, in assenza di indicazione dei rischi dell’investimento.
Lamentava poi come solo a distanza di tempo avesse verificato che il contratto era collegato a fondi, i quali avevano investito in titoli azionari ad alto rischio con una perdita di € 91.328.
Nel costituirsi in giudizio la Banca eccepiva nel merito l’inapplicabilità della disciplina in materia di servizi d’investimento contenuta nel Decr. Lgs. n.58/1998, essendo stato sottoscritto esclusivamente una proposta di contratto di assicurazione sulla vita in virtù del quale quest’ultima si era obbligata, a norma dell’art. 1882 c.c., al pagamento di un capitale in caso di decesso dell’assicurata in favore dei beneficiari, mentre nessun contratto d’investimento o avente ad oggetto la prestazione di un servizio di gestione collettiva del risparmio era intercorso tra le parti.
Non la pensa così il Giudice, che ha condannato la Banca al pagamento della somma di € 91.328, argomentando:
1)    l’assenza di un rischio per la società assicuratrice, da ritenersi elemento essenziale e causa del contratto di assicurazione sulla vita impone di escludere che si verta nell’ipotesi prevista dall’art. 1919 c.c. e di considerare quello intercorso tra le parti come l’acquisto di quote di un fondo attraverso un titolo emesso dalla C. Assicurazioni con l’intermediazione della banca che ha curato il collocamento dello strumento finanziario;
2)    l’Intermediario è obbligato ad a fornire puntuali informazioni all’interessato acquirente, idonee ad assicurare un investimento “adeguato” alle caratteristiche del cliente, verificando compiutamente le qualità generali del prodotto, comprendendone caratteristiche oggettive e solidità rispetto al suo emittente, presupposto per valutare a sua volta l’adeguatezza rispetto alle esigenze del cliente-investitore.
3)    incombe sull’intermediario l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta con l’ovvia conseguenza che il cliente può limitarsi a dedurre l’esistenza del contratto e a denunciare le presunte inadempienze della controparte nell’esecuzione del mandato ricevuto con riferimento agli obblighi previsti dalla citata normativa.
 

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