La prestazione dell'avvocato per sinistri subiti dai clienti di una Agenzia di assicurazioni.

Un avvocato tratta una pratica di risarcimento dei danni senza avere ricevuto mandato da parte della persona danneggiata, avendolo ricevuto invece dall'agenzia alla quale la danneggiata si era rivolta.
Si scopre anche che esisteva un rapporto stabile e costante tra l'agenzia e il professionista, sulla base del quale detta agenzia procacciava clienti, ricevendo somme di denaro non riferibili a un semplice servizio di domiciliazione
L'ordine professionale, venuto a conoscenza della cosa, ha quindi irrogato all'avvocato la sanzione della sospensione dall'esercizio professionale per quattro mesi, il quale ricorre in cassazione.
La Corte rigetta il ricorso argomentando che:
1.    l'incolpazione disciplinare non ha riguardato esclusivamente il singolo episodio relativo alla trattazione della pratica di risarcimento dei danni senza mandato della parte danneggiata, ma più in generale i rapporti tra l'agenzia e l’Avvocato.
2.    il Consiglio nazionale forense ha fornito una motivazione adeguata e corretta dell'accertamento dell'esistenza del rapporto di intermediazione, osservando che l'esistenza di fatture per determinati importi versati dall'incolpato all'agenzia non era rilevante a fronte dell'esistenza del rapporto tra l'avvocato e l'agenzia stessa che era comunque provata e risalente nel tempo.
 

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