Non è assicurabile il rischio per il ritiro della patente. E nemmeno quello inerente le sanzioni amministrative.

L’ISVAP ha pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 24 marzo il regolamento concernente le istruzioni applicative sulla classificazione dei rischi all'interno dei rami di assicurazione.
All’art. 4 – rischi non assicurabili è stato prevista la nullità dei contratti inerenti:
a.    il rischio di ritiro o sospensione della patente di guida conseguente a violazioni del Nuovo codice della strada, salvo ad assicurarsi sia il datore di la­voro per ritiro della patente di un lavoratore che utilizzi la licenza di guida serva per svolgere la sua man­sione caratteristica (camioni­sta, rappresentante. o semplice autista).
b.    ad obbligazioni di dare derivanti da disposizioni contrattuali, quando il rischio sottostante ha natura esclusivamente finanziaria, oppure la copertura riguardi il rimborso di sopravvenienze passive o minusvalenze su elementi patrimoniali derivanti da valutazioni conseguenti ad operazioni straordinarie di impresa (scoperti di conto cor­rente, contratti di cessione del credito e operazioni di cartola­rizzazione, collocamento di emissioni azionarie e obbligazionarie, emissioni di passività subordinate, fluttuazione di tas­si o valute su prestiti, ecc.).
c.    il rischio relativo al pagamento di una sanzione amministrativa anche nel caso di accollo da parte di un ente della somma corrispondente alla sanzione comminata all'autore dell'illecito, quando l'ente rinuncia alla rivalsa nei confronti del responsabile stesso.
Altri argomenti riguardano le prestazioni in natura di assistenza tecnica e sanitaria, la classificazione dell’assicurazione contro le malattie gravi e quella di non autosufficienza (negata la rescindibilità da parte dell'impresa quando la prestazione consiste nell'erogazione di una rendita).
 
 
 

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