Alla casalinga spetta il risarcimento del danno patrimoniale. Ed al coniuge quello per il danno futuro.

Una donna con occupazione di casalinga, investita da un automobilista, si vedeva negato, dal Giudice di merito, il riconoscimento del danno patrimoniale. I Giudici, infatti, avevano disatteso le richieste della massaia sostenendo che i postumi permanenti causati alla donna dal sinistro «incidevano nella capacità lavorativa generica e non, invece, in quella specifica», riconoscendo così solo il danno biologico e morale.
La Corte di Cassazione ribalta il verdetto, indicando come la donna, pur senza avere uno stipendio  suscettibile di valutazione economica, svolge una attività che non si esaurisce nello svolgimento delle faccende domestiche, ma si estende anche al coordinamento della vita familiare.
Ed al coniuge (comandante Alitalia) che, dopo l’incidente, si era visto ridurre il guadagno notevolmente rispetto a quello dell’anno precedente va riconosciuto il danno, permanente e futuro, «presentando per l’attualità la nota di danno emergente (poiché se manca il reddito emerge la necessità di ricorrere al risparmio accumulato o all’indebitamento o alla solidarietà) e di lucro cessante (come perdita, mancato guadagno che si protrae per l’intera esistenza)».
 

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