Se continua così forse è meglio, per la P.A., rispondere alle richieste dei cittadini.

La sentenza riportata non riguarda direttamente il mercato assicurativo. Pensiamo però che ne possa avere per tutti coloro che attendono risposte di domande fatte alla P.A. ed alle quali nessuno risponde.
Il caso preso in esame dalla massima Corte nel giudizio penale, riguarda un funzionario responsabile del settore dei servizi tecnici di un comune siciliano per non aver compiuto, nei trenta giorni dalla richiesta, l’atto d’ufficio e non aver neanche risposto per esporre le ragioni del suo ritardo, a fronte di una specifica richiesta da parte di una cittadina (ai sensi dell’art. 328 c.p. che sotto riportiamo) e per il quale fatto era già stato condannato in primo e secondo grado.
I Giudici hanno giustamente precisato che anche la risposta negativa dell’Ufficio adito, in termini di indisponibilità, oppure di disponibilità della documentazione richiesta, fa parte del contenuto dell’atto dovuto al cittadino, il quale, sull’informazione negativa, può organizzare, appunto re cognita la sua strategia di tutela, oppure rinunciare in modo definitivo ad ogni diversa sua pretesa.
La P.A. ha quindi, al massimo, 30 giorni di tempo per rispondere alle richieste dei cittadini, in maniera positiva o negativ; decorso inutilmente tale termine rischia il carcere per rifiuto di atti d’ufficio il funzionario pubblico rimasto inerte.
 
Articolo 328 - Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione.
[I]. Il pubblico ufficiale [357] o l'incaricato di un pubblico servizio [358], che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio [366, 3885 ] che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
[II]. Fuori dei casi previsti dal primo comma il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a 1.032 euro. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.
 

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