Furto di autoveicolo affidato a terzi – modalità, denuncia – eccezioni all'indennizzo – onere della prova.

Interessante sentenza del Tribunale di Nola.
Un autoveicolo, affidato ad una officina, veniva rubato mediante forzatura delle maschiature e manomissione della sbarra automatica di protezione e chiusura del piazzale adibito ad esposizione.
La Compagnia eccepisce:
1.     il furto avvenuto durante l’orario di ufficio con i locali aperti al pubblico e senza infrazione dei mezzi di chiusura;
2.     il fatto di rivolgersi al Tribunale per la vertenza quando in polizza era prevista una perizia contrattuale;
3.     la tardiva denuncia fatta all’assicuratore;
la pronuncia del Giudice:
-       sul punto 1): le circostanze con cui è stato perpetrato il fatto, limitando la responsabilità della compagnia per respingere il sinistro, integrano fatti impeditivi della esigibilità dell’indennizzo e devono essere provate integralmente dalla Compagnia; la stessa, però, nulla chiedeva di dimostrare a riguardo e tale notazione esaurisce ogni questione sul punto;
-       sul punto 2): la cosiddetta "perizia contrattuale" non interferisce sull'azione giudiziaria rivolta alla definizione delle indicate questioni;per cui, visto che nella specie si controverteva proprio in ordine alla sola debenza o meno dell’indennizzo così come già determinato nel suo ammontare dal perito della compagnia ex art. 16 del contratto, l’eccezione non ha pregio;
-       sul punto 3): nell'assicurazione contro i danni, l'inadempimento dell'obbligo dell'assicurato di dare all'assicuratore entro tre giorni avviso del sinistro, ai sensi dell'art. 1913 c.c., determina la perdita del diritto all'indennità solo nel caso di inadempimento di cui sia dedotto e dimostrato il carattere doloso, dovendosi in mancanza presumere un inadempimento colposo per il quale l'assicuratore avrebbe soltanto il diritto ad una riduzione della indennità in ragione del pregiudizio effettivamente subito: ora, non solo nella fattispecie la Compagnia non allegava nemmeno che l’assicurato abbia dolosamente posto in essere l’omissione in parola, ma neanche precisava quale pregiudizio essa avesse subito per il caso in cui la mancata denuncia fosse da considerarsi colposa.
 

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