L'assicurazione non copre il vettore per la colpa grave dell'autista, anche se viene rapinato.

Se il vettore si ferma, anche se stanco, lungo la statale di notte in zona non protetta la rapina non è un evento imprevedibile. Non può quindi invocare il caso fortuito (ex articolo 1693 c.c.) ma deve dimostrare, se vuole andare esente da responsabilità, di aver posto in essere tutte le cautele necessarie per la puntuale esecuzione del servizio. La valutazione è fatta in base al parametro della diligenza specifica indicato dall'articolo 1176 comma 2 Cc (Cassazione 2409/06; 1823/03; 4236/01; 7293/96).
Ed in questo caso l'assicurazione non copre la colpa grave dell'autista né operano i limiti posti alla responsabilità dell'azienda dalla legge 450/85 (modificata dalla 162/93).
 

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