Ancora sull'importanza di aggiornare le garanzie assicurative quando si modifica una legge.

Una recente sentenza della Cassazione (n. 22608 del 26 ottobre 2009) ancora una volta mette in risalto come, per gli infortuni dei dipendenti sul lavoro, prima della riforma del 2000 l’assicurazione non copriva, e resta valido per tutto il contenzioso ancora in corso, neppure il danno biologico (oltre a quello morale) se non era stato espressamente previsto.
Si parla della “vecchia clausola” che recitava “ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P,R, 30 giugno 1965 n. 1124 per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti”, senza prevedere le maggiori pretese dell’infortunato.
Vero: oggi tutti i testi sono stati aggiornati, ma a quanto pare c’è ancora chi riceve brutte sorprese per una espressione di polizza (poi tranquillamente modificata dalle Compagnie) che non metteva al riparo da possibili variazioni alle norme della legge (o della giurisprudenza).
Probabilmente oggi è tutto a posto, anche se occorre considerare tutte le modifiche fatte dalle normative sul lavoro (quasi tutti gli stampati anche odierni riportano, ad esempio, ancora i riferimenti alle “vecchie” 626 e 494, lavoratori interinali – oggi somministrati – ecc.).
Forse, lo stampato diramato dall’ANIA nel dicembre 2004 risolveva la maggior parte di questi possibili problemi, ma, a quanto mi risulta, non sono molte Compagnie ad utilizzarlo.

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