13/12/2009
Se il risarcimento supera il massimale la transazione tra danneggiato e assicurazione non libera il responsabile dal danno ulteriore.
Il danneggiato cita in giudizio sia il danneggiante che la Compagnia per la RCA ottenendo dal Tribunale di primo grado la condanna dei convenuti in solido tra loro.
La Compagnia corrisponde ai danneggiati il massimale di legge oltre gli interessi e le spese del giudizio ed allega in giudizio l’atto di transazione e quietanza.
La Corte di appello dichiara “cessata la materia del contendere tra le parti”, chiudendo l’intero giudizio in quanto i Giudici ritengono che con l’atto prodotto in giudizio il danneggiato avesse rinunciato a qualunque azione nei confronti della Compagnia “e nei confronti di chiunque eventualmente responsabile del sinistro o coobbligato”.
La terza sezione civile della Suprema Corte, con la sentenza 30 ottobre 2009, n. 23061 (in allegato al presente documento), si pronuncia in maniera diversa sugli effetti della transazione stipulata tra danneggiato e l’impresa di assicurazione rispetto al responsabile del danno, dichiarano che l’accordo transattivo “non può che riguardare i limiti del massimale e non la parte di debito non caratterizzato da vincolo di solidarietà”.
Questa solidarietà non si riferisce infatti “alla intera obbligazione risarcitoria ma [è] circoscritta a una sola parte di tale obbligazione, quella corrispondente al massimale di polizza, oltre la quale sussiste, per il residuo danno, soltanto la responsabilità illimitata del danneggiante”.
In definitiva, tra la Compagnia ed il danneggiante, infine, esiste un vincolo di solidarietà a favore del danneggiato soltanto entro il massimale di polizza, mentre per la parte di risarcimento del danno oltre il massimale esiste soltanto un solo obbligato e, cioè, il danneggiante.