12/01/2010
In caso di incidente R.C. auto non basta fornire il biglietto da visita.
I Giudici della Cassazione (nella sentenza n. 23542/2009 allegata) intervengono sulla condotta che l'utente della strada deve tenere in caso di incidente.
L'art. 189 del D.Lgs. n. 285 del 1992 (codice della strada), dopo avere stabilito al primo comma che la persona, in caso d'incidente, ha l'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza occorrente a coloro che abbiano subito danni, prescrive anche al successivo comma 4 che, in ogni caso, i conducenti devono, altresì, fornire le proprie generalità, i dati del veicolo e gli estremi della copertura assicurativa alle persone danneggiate.
Non è sufficiente per l'automobilista, perciò, lasciare il biglietto da visita.
L'osservanza dell'obbligo di fermarsi, quindi, necessariamente implica una sosta sul luogo dell'incidente tale da consentire al conducente di rendersi conto delle condizioni fisiche di chi ha riportato danni alla persona e di prestare il soccorso necessario, nonché di consentire la sua identificazione e quant'altro necessario ai fini dalla ricostruzione delle modalità dell'incidente.
Pertanto, l'automobilista che non adempia a questi obblighi, ma consegni unicamente il biglietto da visita, è sanzionato per l'inottemperanza alla prescrizione del comma 4 dell'art.189 di fornire le generalità e le altre informazioni utili alle persone danneggiate.