14/01/2010
Produrre sigarette è attività pericolosa ai sensi dell’art. 2050 del codice civile.
Produrre e vendere tabacco costituisce attività pericolosa e, come tale, danno luogo alla responsabilità oggettiva prevista dal Codice civile.
La Cassazione sceglie quindi la strada più severa sinora affermata soprattutto dai giudici di merito, interpretando l'articolo 2050 del c.c. con l'estendere il giudizio di pericolosità anche al bene finale dell'attività produttiva (vedere la sentenza n. 26516 depositata il 17 dicembre 2009 allegata).
I Giudici affermano poi che «la pretesa conoscenza del rischio e della pericolosità del prodotto sigaretta da parte del consumatore fumatore (pur potendo portare al rigetto della domanda risarcitoria) non è idonea a escludere la configurabilità della responsabilità del produttore ai sensi dell'articolo 2050».
La scritta «Light», utilizzata in passato per dare al consumatore l'idea di un minore danno e collocata su un pacchetto di sigarette, deve inoltre considerarsi una pubblicità ingannevole.
Ma, se viene chiesto un risarcimento ai sensi dell'art. 2043 e non 2050 del Codice sulla base della falsità del messaggio pubblicitario, occorre anche dimostrare, oltre all'esistenza del danno, del nesso di causalità tra la pubblicità e la lesione, anche la colpa di chi ha diffuso la pubblicità stessa.
E non può, il giudice di pace, a fronte di una domanda ex 2043 c.c., affermare la responsabilità della convenuta per il danno causato da attività pericolosa (art. 2050 c.c.) relativa alla commercializzazione di sigarette da fumo. Ciò comporta nella fattispecie la nullità della sentenza.