09/03/2010
Distaccare un lavoratore non vuol dire non esserne più responsabile. Anzi.
L'art. 2049 c.c., al pari di quella prevista dall'art. 1228 cc nella responsabilità contrattuale, individua nel nostro ordinamento una ipotesi di responsabilità oggettiva, indipendente, cioè, dalla colpa del soggetto responsabile, sicché il dolo o la colpa vanno valutati con riferimento al sol fatto dell'ausiliario, e non al comportamento del debitore.
Fin qui nulla di nuovo.
Quello stabilito dalla Cassazione va però oltre nell’affermare che nel caso di un dipendente distaccato presso altra impresa (non collegata), chi ne risponde è l’azienda al quale il dipendente è legato da un rapporto di dipendenza, poiché:
-
1. ciascun datore di lavoro è obbligato ex art. 2087 cc ad informarsi sui rischi derivanti dall'opera o dal risultato dell'opera degli altri attori sul medesimo teatro lavorativo e a dare le conseguenti istruzioni ed informazioni ai propri dipendenti, atteso che tale obbligo - non derogabile nemmeno in presenza della notorietà dell'impresa presso la quale vengono inviati i lavoratori medesimi - si pone in sintonia con la normativa vigente in tema di organizzazione del lavoro nelle realtà produttive complesse (v. Cass. n. 45/2009).
-
2. non vale osservare che, inserendosi la prestazione di lavoro del dipendente distaccato nell'organizzazione aziendale del terzo, spetta a quest'ultimo l'esercizio dei poteri funzionali alla realizzazione del corretto ed utile adempimento, giacché quel che rileva, ai fini della responsabilità per i danni cagionati dal fatto illecito del dipendente, è che il distacco del dipendente non spezza il collegamento fra l'interesse organizzativo del datore di lavoro distaccante e l'esecuzione della prestazione presso un soggetto terzo, con conseguente permanenza del criterio obiettivo di allocazione dei rischi connesso alla responsabilità di impresa, per come previsto dall'art. 2049 cc.