18/05/2010
Ancora sul “fatto accidentale” nella polizza della R.C.T.
A causa dei lavori di escavazione, un immobile limitrofo subiva danni risultando lesionato in più punti. La Ditta che aveva eseguito i lavori, chiamata in causa dalla persona danneggiata, chiedeva di essere tenuta indenne dalla Compagnia con la quale aveva stipulato una polizza della propria responsabilità civile. La Compagnia respingeva il sinistro contestando che quello che era successo non costituiva “fatto accidentale” in quanto il danno si era verificato per riconosciuta colpa del preposto ai lavori che aveva iniziato lo scavo senza la preventiva realizzazione delle opere di contenimento delle pareti.
Si arriva così al giudizio in cassazione, e la Suprema Corte ancora una volta (con la sentenza del 30 marzo 2010, n. 7766 allegata), dichiarava valida la garanzia assicurativa stabilendo ancora una volta che:
“la clausola n. 7 delle condizioni generali di polizza, prevedente la copertura del rischio per danni conseguenti a fatti "accidentali", deve essere interpretata nel senso che essa si riferisca alla condotta colposa in contrapposizione a quella dolosa, dovendosi escludere, in mancanza di espresse clausole limitative del rischio, che la garanzia assicurativa non copra alcune forme di colpa”.
Alleghiamo in calce al documento allegato, altre 22 massime di giurisprudenza inerenti il fatto accidentale nella polizza R.C.T.
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