30/06/2010
Danno da prodotti difettosi – mancata individuazione del produttore - onere di informazione a carico del fornitore.
Un ragazzo subisce danni per la rottura della forcella della bicicletta. I genitori chiedono il risarcimento dei danni subiti dal figlio. Il venditore invoca il termine di otto giorni di cui all'art. 1495 c.c. dichiarando che detto termine era oramai trascorso per la denuncia del difetto.
La Corte di appello non accoglie inoltre l'azione extracontrattuale proposta dal danneggiato ai sensi del d.P.R. n. 224 del 1998, sia nei confronti del produttore (in considerazione del difetto di prova), sia nei confronti del venditore, in quanto quest’ultima avrebbe potuto configurarsi solo nel caso di omessa comunicazione da parte dello stesso venditore dell'identità e del domicilio del costruttore.
Non la pensa così la Corte di Cassazione, la quale, nella sentenza n. 13432 del 1^ giugno (allegata) prende l’occasione per chiarire che:
- la tutela prevista a favore del consumatore in materia di danno da prodotti difettosi configura in capo al produttore o all'importatore del prodotto nella Comunità europea, una responsabilità di natura oggettiva, fondata non sulla colpa, ma sulla riconducibilità causale del danno alla presenza di un difetto nel prodotto;
- spetta al fornitore l'onere di dimostrare la qualità del soggetto indicato come produttore; nell’ipotesi in cui il produttore non sia individuato, il fornitore è gravato, in base all’art. 4 del d.P.R. n. 224 del 1988 (disciplina oggi prevista dall’art. 116 del d.lgs. n. 206 del 2005), da un onere di informazione dei relativi dati in suo possesso, che deve essere assolto, comunque, “in limine litis” e in modo effettivo, anche in assenza della preventiva richiesta che la norma anzidetta pone a carico del consumatore.
- la disciplina della responsabilità da prodotti difettosi di cui al d.P.R. n. 224 del 1988 viene ad affiancarsi e non a sostituirsi, ai rimedi previsti dall'ordinamento in favore di colui che patisca in danno ingiusto; la relativa azione nei confronti del fornitore risulta assoggettata ai limiti temporali di cui agli artt.13 e 14 dello stesso d.P.R. e non è condizionata dai limiti di azionabilità dei diritti di garanzia scaturenti dalla vendita, che sono riferiti alla pretesa contrattuale.