29/07/2010
Il titolare del maneggio è sempre responsabile anche se il cliente “accetta il rischio”.
Durante la lezione il cavallo s’imbizzarrisce ed un ragazzo inesperto rovina a terra, nonostante la vigilanza dell’istitutrice.
I Giudici della Cassazione (nella sentenza del 22 luglio 2010, n. 17216 allegata) hanno ribaltato la decisione della Corte d’appello che escludeva il risarcimento sul fatto che esiste «un margine di rischio ineliminabile» che chi frequenta un maneggio «accetta preventivamente».
Quando a montare in sella è un principiante o un giovanissimo, l’equitazione va qualificata «attività pericolosa» ex articolo 2050 ,c.c. perché il cliente non è in grado di tenere a bada il cavallo ed è quindi il gestore a dovere dimostrare di avere adottato tutte le misure di sicurezza idonee a evitare il danno.
Nel caso invece di clienti/cavallerizzi più esperti, spetta al proprietario - o all’utilizzatore dell’animale che ha causato il danno, in funzione dei singolo casi - fornire non solo la prova della propria assenza di colpa, ma anche quella che la lesione è stata causata da un evento fortuito.