20/12/2010
Chi incarica l'artigiano abusivo di fare lavori, in caso di infortunio risponde dei danni che egli può subire.
Condannato penalmente il committente di lavori edili da svolgersi nella sua abitazione per aver cagionato con colpa la morte del prestatore d’opera, visto che i lavori venivano eseguiti in assenza delle norme di sicurezza previste dalla legge sugli infortuni sul lavoro.
Questa la decisione della Cassazione Penale sezione quarta con la sentenza del 1 dicembre 2010, n. 42465 allegata.
Chiunque ordini lavori deve imporre l’osservanza delle norme di sicurezza e deve scongiurare ogni rischio per il lavoratore la cui condotta omissiva non può essere considerata quale unica causa dell’eventuale infortunio. Nel caso considerato, il committente aveva anche commesso il grave errore di non verificarne preventivamente l’effettiva professionalità della persona incaricata.
I giudici hanno affermato che la prova della assenza di verifica di idoneità professionale del lavoratore autonomo scelto, deriva dai lavori in economia da eseguire, dall’utilizzo di un lavoratore non iscritto in alcun elenco professionale (artigianato o camera di commercio) e dalla mancata nomina di un direttore dei lavori o di un responsabile tecnico. Quindi, si configura errata la tesi in diritto secondo la quale in caso di prestazione autonoma (d’opera) il lavoratore autonomo sia comunque l’unico responsabile della sua sicurezza.
Per completezza d’informazione si ricorda che l’inosservanza di queste norme legittima il danneggiato non solo a costituirsi parte civile nell’eventuale processo penale, ma anche ad agire in sede civile per il risarcimento dei danni ex artt. 2043 e 2087 cc.