01/12/2010
Vetri antisfondamento che antisfondamento non sono.
Vetri antisfondamento che antisfondamento non sono.
Quanto sia importante ricordare ai clienti che stipulano una polizza contro il furto di farsi rilasciare una dichiarazione che i vetri acquistati siano antisfondamento ce lo ricordano i Giudici di Cassazione con la sentenza del 24 novembre 2010, n. 23825 allegata.
«Non si preoccupi: sono antisfondamento». Questa la dichiarazione del fornitore al proprietario del bar quando sono stati installati i vetri. Dopo il furto si scopre invece che i cristalli montati erano, genericamente, “di sicurezza”.
In questo caso il venditore, tuttavia, è stato costretto a risarcire l’acquirente del danno subito perché “inchiodato” da un teste che conferma di aver sentito le rassicurazioni fornite al cliente in sede di montaggio. Dichiarazione ritenuta valida dai Giudici.
Però non sempre possono esservi testimoni: meglio la dichiarazione scritta del fornitore della corrispondenza dei vetri antisfondamento, che consente al danneggiato di richiedere l’intero importo del danno o parte dello stesso qualora l’assicuratore applichi uno scoperto per la non corrispondenza dei mezzi di chiusura dichiarati in polizza.