02/11/2010
Regolamento ISVAP n. 35 per tutti, ma non per le Banche.
Il 1^di dicembre entrerà in vigore il regolamento ISVAP n. 35 sulla trasparenza dei prodotti assicurativi e sulla informativa da dare al cliente anche per i rami danni. Tutto tranne l’art. 52, (che modificava l'art. 48 del Regolamento ISVAP 5/2006) che poneva il divieto alle banche di assumere la doppia qualifica di beneficiario ed intermediario delle polizze assicurative sottoscritte dai clienti, privandole di una fertile fonte di guadagno. Difatti, vendendo un mutuo ipotecario al cliente, le banche si trovano anche nella posizione di intermediari della polizza assicurativa che garantisce il cliente contro possibili incidenti, percependo provvigioni che, in alcuni casi, arrivano anche all’80% del premio.
Così ha deciso il Tar del Lazio nella sentenza allegata del 27 ottobre, presso il quale era stato presentato specifico ricorso da parte dell'Abi e di alcuni istituti di credito, con una sentenza basata sulla presenza di un vizio di forma: mentre tutti gli altri articoli componenti il Regolamento 35 erano stati infatti sottoposti alla pubblica consultazione preventiva, l’articolo 52 è comparso nel regolamento senza essere stato previamente oggetto di detta pubblica consultazione, negando quindi alle parti interessate di avanzare richieste per integrazioni o modifiche.
Viste le motivazioni è da presumere che l'ISVAP riproponga il testo rispettando, in quell'occasione, gli obblighi di pubblica consultazione richiesti.