19/10/2010
Dal danno patito da un prestatore di lavoro per difetto del macchinario usato rispondono sia il produttore che il datore di lavoro.
La responsabilità del produttore, per avere messo in commercio un macchinario non rispettoso delle norme di sicurezza, non elimina la concorrente responsabilità del datore di lavoro, poichè questi è il primo garante della sicurezza dei propri dipendenti e non può essere esonerato da responsabilità se non ha esercitato i dovuti controlli e la necessaria vigilanza in ordine alla fornitura di un macchinario non sicuro.
Così si sono pronunciati i Giudici della Cassazione sezione IV Penale, con sentenza n. 34774 del 27 settembre 2010 allegata.
Inoltre, la Corte ha anche precisato che un’eventuale delega di funzioni (in passato prevista dall'art. 1 D.Lgs. 626/1994, ora disciplinata esplicitamente nell'art. 16 del D.Lgs. 81\2008), se pur relazione alla sicurezza dei prodotti commercializzati, non esclude la responsabilità del costruttore, che non può trasferire in capo ad altri la responsabilità che egli ha nei confronti di terzi diversi dai suoi dipendenti.