30/01/2014
Quando può essere attribuita la mala gestio all’assicuratore
Nel patto di gestione della lite, l’Assicuratore assume la figura di mandatario e come tale si deve comportare nei confronti dell’Assicurato.
Il fatto: la Corte d’Appello di Milano rigetta l’appello proposto da un Comune nei confronti di una compagnia assicurativa milanese avverso la sentenza del Tribunale di primo grado, nella quale il Comune chiedeva la condanna della società assicuratrice al pagamento della differenza, oltre il massimale di polizza, tra la somma pagata dallo stesso Comune al danneggiato nella sentenza di condanna ed il massimale di polizza messo a disposizione dalla Compagnia in funzione di un contratto di R.C.T., domanda che non veniva riconosciuta.
Il Comune ricorre in Cassazione ed i Giudici (nella sentenza del 27 novembre 2013 – 27 gennaio 2014, n. 1607 allegata) respingono la richiesta indicando che:
- “… il giudice di merito, chiamato a decidere della responsabilità oltre il massimale di un assicuratore per c.d. mala gestio, non si può limitare ad esaminare la condotta processuale di questi e dell'assicurato, ma deve anche indagare sui rapporti extraprocessuali tra essi intercorsi, ove la parte assicurata deduca che gli stessi siano rilevanti per dimostrare la mancanza di buona fede nell'esecuzione del contratto …”;
- “Nel caso in questione, il giudice di secondo grado ha ottemperato a tali principi, esaminato il comportamento extraprocessuale dell’assicuratore, non potendogli rimproverare di aver violato l’obbligo di diligenza: il fatto di non aver avvertito il Comune circa il rischio che, in caso di soccombenza, avrebbe dovuto rispondere ultra massimale (tra l’altro, ciò era stato espressamente previsto nel contratto) non è rilevante, essendo stati dimostrati i costanti contatti tra assicurato e assicuratore anche in sede extraprocessuale e tali da rendere superfluo tale avvertimento”.