22/10/2015
Quando l’assicuratore deve mettere in mora sé stesso
In caso di contestazione, la prova di avvenuta ricezione è quella della lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e non quella tramite telex o fax (Cassazione Civile, sez. III, sentenza 27/07/2015 n° 15749).
Lo stesso vale anche quando sia l'impresa assicuratrice a servirsi di tale strumento.
L'art. 148 del d.lgs. 209/2005 (codice delle assicurazioni) impone infatti obblighi di comunicazione anche da parte dell'assicuratore: “in caso di richiesta incompleta l'impresa di assicurazione richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni”. Se vale per l’uno vale anche per l’altro.
Ma la cosa carina da sottolineare è che oggi, per le leggi in vigore (la vertenza giudicata risale al 1989!), la lettera di messa in mora l'assicuratore deve spedirla … a sé stesso.
Infatti, l'art. 9, D.P.R. 254/2006 (Regolamento Indennizzo Diretto) recita: “l'impresa, nell'adempimento degli obblighi contrattuali di correttezza e buona fede, fornisce al danneggiato ogni assistenza informativa e tecnica utile per consentire la migliore prestazione del servizio e la piena realizzazione del diritto al risarcimento del danno. Tali obblighi comprendono, in particolare, oltre a quanto stabilito espressamente dal contratto, il supporto tecnico nella compilazione della richiesta, di risarcimento, anche al fine della quantificazione dei danni alle cose e ai veicoli, il suo controllo e l'eventuale integrazione, l'illustrazione e la precisazione dei criteri di responsabilità di cui all'allegato a)”.
Pertanto, l'assicuratore compila la richiesta risarcitoria per conto del suo assicurato e ... se la spedisce.