12/02/2016
Cassazione Sezioni Unite - l’automobilista che rifiuta l’alcoltest non può considerarsi ubriaco
Non può considerarsi ubriaco l'automobilista che rifiuta l'alcoltest, per cui allo stesso non può addebitarsi l'aggravante di aver causato l'incidente stradale prevista, invece, per il reato di guida in stato di ebbrezza dall'art. 186, comma 2-bis, del codice della strada.
Questo quanto affermato le sezioni unite penali della Cassazione con la sentenza n. 46625/2015, depositata il 24 novembre 2015, rigettando così il ricorso del procuratore della repubblica, avverso la sentenza del gip di Macerata che, ritenendo non compiutamente dimostrato lo stato di ebbrezza di un conducente che aveva procurato un sinistro stradale, aveva sostituito la pena con i lavori di pubblica utilità.
Gli Ermellini, pur prendendo atto del contrasto sussistente nell'ambito della giurisprudenza di legittimità, hanno affermato che dal confronto delle norme, emerge in maniera evidente la diversità ontologica tra il concetto di conducente in stato di ebbrezza, che è elemento costitutivo dell'aggravante, e quello di conducente che si rifiuti di sottoporsi all'accertamento di tale stato.
In quest'ultimo caso, infatti, è "implicita la mancanza, almeno nel momento perfezionativo del reato di un accertamento dello stato di ebbrezza e dunque del presupposto necessario perché possa definirsi il soggetto attivo del reato come conducente in stato di ebbrezza, come tale al contempo passibile di incorrere nell'aggravante descritta ove abbia provocato un incidente, essendo per l'appunto sanzionata la condotta di colui che si rifiuta di sottoporsi ad un tale accertamento".