14/10/2009
Gli assicurati nelle polizze di tutela giudiziaria sono liberi di scegliere il proprio avvocato.
La Corte di Giustizia Europea chiamata a pronunciarsi sull’interpretazione dell’art. 4, n. 1, della direttiva del Consiglio 22 giugno 1987, 87/344/CEE, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all’assicurazione tutela giudiziaria, ha stabilito che l’assicuratore che si assume il rischio della tutela giudiziaria, quando un gran numero di assicurati siano danneggiati dallo stesso evento, non può riservarsi il diritto di scegliere il rappresentante legale di tutti gli assicurati interessati.
Praticamente riconosce all’assicurato la libertà di scelta nella designazione del proprio avvocato.
La controversia nasce tra un cittadino austriaco ed una società di assicurazioni in merito alla copertura di talune spese legali e alla validità di una clausola, contenuta nelle condizioni generali dell’assicurazione tutela giudiziaria, che legittima l’assicuratore, quando gli assicurati intendano far valere gli stessi interessi avverso le medesime controparti con identità di causa, a limitare la sua prestazione alla conduzione di processi «pilota» o, se del caso, ad azioni collettive o ad altre forme collettive di difesa ad opera di rappresentanti legali di sua scelta.
L’Oberster Gerichtshof (Cassazione austriaca) decide di sottoppore la questione interpretativa relativa all’art. 4, n. 1, della direttiva 87/344 alla Corte Europea che si è pronunciata come sopra indicato.